Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta. La
Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Non possono essere esercitate dalla Giunta, né in via di urgenza, né per delega, le funzioni di competenza del Consiglio.
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Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e
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Possono essere sottoposti a referendum, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di competenza del
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Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all'articolo 60 salve
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Sezioni decentrate sono istituite nei capoluoghi di Provincia ed altre potranno essere istituite con leggi regionali in sedi diverse. La competenza